Ragionamento sopra le pompe della città di Bologna; nel quale anco si discorre sopra le perle, i banchetti, et corsi pubblici, che si fanno per la città

Autore: BOLOGNA-SUMPTUARY LAWS

Tipografo: Giovanni Rossi

Dati tipografici: Bologna, 1568

Formato: in quarto

In 4to (mm. 212x147). Cc. [16]. Segnatura: A-D4. Carte D3v e D4 bianche. Marche tipografiche sul titolo e al recto di carta D3. Pergamena floscia coeva (piatto anteriore staccato dal volume). Sul frontespizio timbro della biblioteca dei principi Albani. Qualche lieve alone e macchia marginale, per il resto ottima copia marginosa.

RARA EDIZIONE ORIGINALE (variante B) di questo commento anonimo (forse attribuibile al cardinal Alfonso Paleotti) sulle leggi sontuarie promulgate dal comune di Bologna. L'autore sostiene di aver voluto scrivere il presente opuscolo al fine di illustrare la legislazione in materia di lusso, in quanto le norme, a suo avviso per scarsa conoscenza, erano state completamente disattese.

Le leggi suntuarie erano disposizioni che miravano a disciplinare i costumi morali e la vita quotidiana. In modo analogo alle norme di polizia, erano anche volte a regolare i comportamenti sessuali e sociali. Fino circa al 1530 i testi vennero compilati a mano e conservati in appositi registri. In seguito vennero stampati, prima su singoli fogli e poi in forma di opuscolo, anche di numerose pagine. In particolare a partire dal 1568 le leggi che regolavano abiti, doti e feste furono riviste su iniziativa del cardinale Gabriele Paleotti (cfr. R. Campioni, Libri di merlette e disposizioni suntuarie nel secolo XVI: alcune indicazioni per l'Emilia Romagna, in: “Le trame della moda”, a cura di A.G. Cavagna & G. Butazzi, Roma, 1995, pp. 125-149).

Spesso le disposizioni erano determinate da un preciso avvenimento: dopo eventi sismici o in seguito a proposte e lagnanze del clero (ad esempio sulle spese per il carnevale), il consiglio cittadino decideva di emanare un'apposita norma (o di aggiornarne una già esistente) e incaricava un apposito comitato di redigerla. Le leggi sul lusso, di cui non si conoscono le reali applicazioni, intervengono a doppio titolo nel sistema del consumo. Sul piano sociale, esse stabiliscono i consumi in funzione del rango: i borghesi e le borghesi non hanno il diritto di indossare abiti intessuti d'oro e d'argento, né di possedere perle, né di acquistare vasellame di pregio; la corte e le famiglie aristocratiche urbane appartengono a una sfera autonoma del consumo. Mentre, sul piano economico, la legislazione sul lusso serve a limitare lo spreco (cfr. M.G. Muzzarelli, a cura di, La legislazione suntuaria. Secoli XIII-XVI. Emilia-Romagna, Roma, 2002).

Edit 16, CNCE75515; Catalogo unico, IT\ICCU\UBOE\122246.


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